Art. 576. (Art. 125 del Testo Unico) BIGLIETTI DI PEDAGGIO Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente e' tenuto a conservare accuratamente il biglietto rilasciatogli alla entrata, evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo o comunque di danneggiarlo. Il pagamento del pedaggio, quando richiesto, e' dovuto all'entrata ovvero all'uscita del veicolo dalla stazione, unitamente alla consegna del biglietto rilasciato alla stazione di entrata. Chiunque si trovi sprovvisto di biglietto, e' tenuto a pagare il pedaggio previsto per la classe del suo veicolo, calcolato dalla piu' lontana stazione. Qualsiasi atto avente il fine di eludere parzialmente o integralmente il pedaggio comportera' le sanzioni penali previste dalla legge.