Art. 578. (Art. 126 del Testo Unico) DISPOSITIVI D'ALLARME I conducenti di autoveicoli adibiti ai servizi di polizia o antincendi nonche' di autoambulanza durante gli urgenti servizi d'istituto possono usare i seguenti dispositivi supplementari d'allarme: 1) dispositivo supplementare acustico d'allarme (sirena); 2) dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu.