(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 578)
                Art. 578. (Art. 126 del Testo Unico) 
                        DISPOSITIVI D'ALLARME 

 
  I conducenti  di  autoveicoli  adibiti  ai  servizi  di  polizia  o
antincendi nonche'  di  autoambulanza  durante  gli  urgenti  servizi
d'istituto  possono  usare  i  seguenti   dispositivi   supplementari
d'allarme: 
    1) dispositivo supplementare acustico d'allarme (sirena); 
    2) dispositivo supplementare di segnalazione a luce  lampeggiante
blu.