Art. 579. 
              Utilizzazione in altri compiti o funzioni 
 
  1. Gli impiegati appartenenti al personale amministrativo,  tecnico
ed  ausiliario,  se  riconosciuti  permanentemente  non  idonei  agli
specifici  compiti  del  ruolo  di   appartenenza,   possono   essere
trasferiti, a domanda, con decreto del provveditore  agli  studi,  su
parere  favorevole  del  consiglio  di  amministrazione  provinciale,
sempre  che  vi  sia  disponibilita'  di  posti,  in  altro   profilo
professionale della medesima qualifica funzionale per i  cui  compiti
sia loro riconosciuta la necessaria idoneita'. 
  2. L'inidoneita' permanente ai compiti del  ruolo  di  appartenenza
deve essere accertata in conformita' a quanto previsto dagli articoli
71 e 130 del testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il collegio  medico  accerta  anche
l'idoneita' a nuovi compiti. 
  3. Gli impiegati trasferiti  conservano  l'anzianita'  di  carriera
acquisita e sono collocati in ruolo nel posto loro spettante  secondo
tale anzianita'. 
 
            Nota all'art. 579:
             - Il testo degli articoli  71  e  130  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e' il seguente:
             "Art.  71.  (Dispensa  dal  servizio  per infermita'). -
          Scaduto il periodo massimo previsto per  l'aspettativa  per
          infermita'  dall'art.    68 o dall'art. 70, l'impiegato che
          risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio  e'
          dispensato  ove  non sia possibile utilizzarlo, su domanda,
          in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
             Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui
          agli articoli 129 e 130".
             "Art. 130. (Accertamento sanitario per la  dispensa).  -
          Quando  la  dispensa debba avvenire per motivi di salute si
          procede  all'accertamento  delle   condizioni   di   salute
          dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
             L'impiegato  ha  diritto di farsi assistere da un medico
          di propria fiducia".