Art. 58.
  Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza

  1.  L'impiego  da  parte  di  un professionista del telefono, della
posta   elettronica,  di  sistemi  automatizzati  di  chiamata  senza
l'intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo
del consumatore.
  2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al
comma  1,  qualora  consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara
esplicitamente contrario.