Art. 58.
                     (Disposizioni transitorie)

1.  Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni
della  presente  legge che modificano il codice di procedura civile e
le  disposizioni  per  l'attuazione del codice di procedura civile si
applicano  ai  giudizi  instaurati  dopo la data della sua entrata in
vigore.
2.  Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore
della  presente  legge  si  applicano gli articoli 132, 345 e 616 del
codice  di  procedura  civile e l'articolo 118 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di procedura civile, come modificati dalla
presente legge.
3.  Le  disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155
del  codice  di  procedura  civile si applicano anche ai procedimenti
pendenti alla data del 1° marzo 2006.
4.   La  trascrizione  della  domanda  giudiziale,  del  pignoramento
immobiliare  e  del  sequestro  conservativo  sugli immobili eseguita
venti  anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un
momento  ancora  anteriore  conserva  il  suo effetto se rinnovata ai
sensi  degli  articoli  2668-bis  e  2668-ter del codice civile entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.   Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  47  si  applicano  alle
controversie  nelle  quali  il provvedimento impugnato con il ricorso
per  cassazione  e'  stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia
prevista  la  pubblicazione,  depositato successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
 
          Note all'art. 58:
             -  Si riporta il testo degli articoli 132, 345 e 616 del
          codice di procedura civile:
             «Art.  132 (Contenuto della sentenza). - La sentenza, e'
          pronunciata   in   nome   del   popolo   italiano   e  reca
          l'intestazione: Repubblica italiana.
             Essa deve contenere:
              1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
              2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
              3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle
          parti;
              4)   la   concisa  esposizione  dello  svolgimento  del
          processo   e  dei  motivi  in  fatto  e  in  diritto  della
          decisione;
              5)  il  dispositivo,  la  data della deliberazione e la
          sottoscrizione del giudice.
             La   sentenza   emessa   dal   giudice   collegiale   e'
          sottoscritta   soltanto   dal   presidente  e  dal  giudice
          estensore.  Se  il  presidente  non  puo' sottoscrivere per
          morte   o   per   altro   impedimento,  la  sentenza  viene
          sottoscritta  dal  componente  piu'  anziano  del collegio,
          purche'   prima   della   sottoscrizione   sia   menzionato
          l'impedimento;  se  l'estensore  non  puo' sottoscrivere la
          sentenza  per  morte  o altro impedimento e' sufficiente la
          sottoscrizione  del  solo  presidente,  purche' prima della
          sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.»
             «Art.  345  (Domande ed eccezioni nuove). - Nel giudizio
          d'appello   non   possono  proporsi  domande  nuove  e,  se
          proposte,    debbono    essere   dichiarate   inammissibili
          d'ufficio.  Possono  tuttavia  domandarsi  gli interessi, i
          frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata,
          nonche' il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza
          stessa.
             Non  possono  proporsi  nuove  eccezioni,  che non siano
          rilevabili anche d'ufficio.
             Non  sono  ammessi  nuovi  mezzi  di prova, salvo che il
          collegio  non  li  ritenga  indispensabili  ai  fini  della
          decisione  della  causa ovvero che la parte dimostri di non
          aver  potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa
          ad essa non imputabile. Puo' sempre deferirsi il giuramento
          decisorio.».
             «Art.  616.  (Provvedimenti  sul  giudizio di cognizione
          introdotto  dall'opposizione). - Se competente per la causa
          e'  l'ufficio  giudiziario  al  quale appartiene il giudice
          dell'esecuzione  questi  fissa  un  termine  perentorio per
          l'introduzione  del giudizio di merito secondo le modalita'
          previste  in  ragione  della  materia  e  del  rito, previa
          iscrizione   a  ruolo,  a  cura  della  parte  interessata,
          osservati  i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o
          altri  se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette
          la   causa   dinanzi   all'ufficio  giudiziario  competente
          assegnando  un termine perentorio per la riassunzione della
          causa. La causa e' decisa con sentenza non impugnabile.».
             -  Si  riporta il testo dell'art. 118 delle disposizioni
          per l'attuazione del codice di procedura civile:
             «Art. 118 (Motivazione della sentenza). - La motivazione
          della  sentenza  di  cui  all'art.  132,  n.  4  del codice
          consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e
          delle ragioni giuridiche della decisione.
             Debbono  essere  esposte  concisamente  e  in  ordine le
          questioni  discusse  e  decise  dal collegio ed indicati le
          norme  di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso
          previsto nell'art. 114 del codice debbono essere esposte le
          ragioni di equita' sulle quali e' fondata la decisione.
             In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori
          giuridici.
             La   scelta   dell'estensore   della  sentenza  prevista
          nell'art.   276  ultimo  comma  del  codice  e'  fatta  dal
          presidente  tra i componenti il collegio che hanno espresso
          voto conforme alla decisione.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  155  del codice di
          procedura civile:
             «Art.  155  (Computo  dei  termini).  -  Nel computo dei
          termini  a  giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora
          iniziali.
             Per  il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva
          il calendario comune.
             I giorni festivi si computano nel termine.
             Se  il  giorno  di  scadenza  e' festivo, la scadenza e'
          prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
             La proroga prevista dal quarto comma si applica altresi'
          ai  termini per il compimento degli atti processuali svolti
          fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
             Resta  fermo  il regolare svolgimento delle udienze e di
          ogni   altra   attivita'   giudiziaria,   anche  svolta  da
          ausiliari,  nella  giornata del sabato, che ad ogni effetto
          e' considerata lavorativa.».
             -  Per  il  testo degli articoli 2668-bis e 2668-ter del
          codice civile si veda nelle note all' art. 62.