Art. 58. (Modifiche all'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide) 1. All'articolo 74 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «di simboli o diciture dai quali puo' desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno» sono sostituite dalle seguenti: «di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento».
Note all'articolo 58. Si riporta il testo dell'articolo 74 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dalla presente legge: "74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici. 1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali puo' essere individuata la persona fisica interessata. 2. Per fini di cui al comma 1, le generalita' e l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalita' che non consentono la loro diretta visibilita' se non in caso di richiesta di esibizione o di necessita' di accertamento. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento. 4. Per il trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresi', ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.".