Art. 58 
 
                       Conferenza dei servizi 
 
                    (art. 9, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. La conferenza di servizi  si  svolge  per  l'acquisizione  dei
pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del  progetto.
La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo
esame del progetto  dopo  che  siano  state  apportate  le  modifiche
ritenute necessarie. 
    2.  Contestualmente  alla  comunicazione  della   conferenza   di
servizi, le amministrazioni rendono disponibile  il  progetto,  anche
tramite via telematica, secondo le modalita'  stabilite  da  ciascuna
amministrazione. 
    3. In caso di affidamento mediante appalto  di  progettazione  ed
esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici,
la conferenza  di  servizi  e'  convocata  sulla  base  del  progetto
preliminare; il relativo  verbale  integra  il  progetto  preliminare
posto a base di gara.