Art. 58 
 
 
   Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa 
 
  1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono
approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli
interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.". 
  2. All'articolo  4,  comma  2,  del  Piano  nazionale  di  edilizia
abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, sono aggiunti i seguenti periodi: 
  "Tale intesa va  resa  nella  seduta  del  Cipe  nella  quale  sono
approvati gli accordi di  programma.  Eventuali  rimodulazioni  degli
interventi contenuti negli accordi di programma  sono  approvate  con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali
atti aggiuntivi agli  accordi  di  programma,  da  sottoscrivere  per
l'utilizzo di economie ovvero di nuove  risorse  finanziarie  che  si
rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze.". 
  3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
Piano  nazionale  di  edilizia  abitativa  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 41, commi 4 e 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214.