Art. 58 
 
Fondo  per  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
                              indigenti 
 
  1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura
un  fondo  per  il   finanziamento   dei   programmi   nazionali   di
distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone  indigenti  nel
territorio della Repubblica  Italiana.  Le  derrate  alimentari  sono
distribuite  agli  indigenti  mediante  organizzazioni  caritatevoli,
conformemente  alle  modalita'  previste  dal  Regolamento  (CE)   n.
1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica
le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche'  le  modalita'  di  attuazione,  anche  in   relazione   alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti  privati
e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma  1.  Ai
fini fiscali, in questi casi si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  3. Gli operatori della  filiera  agroalimentare  possono  destinare
all'attuazione del programma  annuale  di  cui  al  comma  2  derrate
alimentari,  a  titolo  di  erogazioni  liberali,  secondo  modalita'
stabilite dall'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura.  Ai  fini
fiscali,  in  questi  casi  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
  4. L'Agenzia per  le  erogazioni  in  agricoltura  e'  il  soggetto
responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2. 
  5. Ai fini del reperimento sul mercato  dei  prodotti  identificati
dal programma di cui al comma  2,  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura opera secondo criteri di economicita' dando preferenza, a
parita'  di  condizioni,  alle   forniture   offerte   da   organismi
rappresentativi di produttori agricoli o  imprese  di  trasformazione
dell'Unione Europea.