Art. 58.
     (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

   1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le
parole:  "non  superiore  al  40  per  cento"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "non  superiore  all'80  per  cento". Conseguentemente, al
comma  5  dell'articolo  1  del  regolamento  di  cui  al decreto del
Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non
superiore  al  40  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "non
superiore all'80 per cento".
 
             Note all'art. 58:
                 L'art.  23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
          "Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei
          mercati",  come  modificato  dalla  presente  legge  e'  il
          seguente:
                 "Art.   23  (Contributi  a  favore  delle  emittenti
          televisive) 1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive
          locali  legittimamente  operanti alla data del 1º settembre
          1999,  e'  riconosciuto  un contributo non superiore all'80
          per  cento,  delle  spese  sostenute,  compravate da idonea
          documentazione,  per  l'adeguamento  al  piano nazionale di
          assegnazione   delle   frequenze  radiotelevisive  adottato
          dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, e per
          l'ammodernamento   degli   impianti,   nel  rispetto  della
          normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
                 2.  Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica, da emanare entro sessanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di attribuzione del
          contributo.
                 3.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
          nel  limite  di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire
          84,8  miliardi  nell'anno  2001  e  di  lire 101,7 miliardi
          nell'anno  2002,  si  provvede,  per  l'anno 2000, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2000-2002,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    2000,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni,
          e,  per  gli  anni  2001  e  2002,  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  conta capitale "Fondo speciale dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle comucazioni.".
                 L'art.    1   del   decreto   del   Ministro   delle
          comunicazioni  di  concerto con il Ministro dell'economia e
          delle   finanze   23 ottobre   2001,   n.   407,   recante:
          "Regolamento   per  la  definizione  dei  criteri  e  delle
          modalita'  di  attribuzione  dei  contributi a favore delle
          emittenti televisive locali ai sensi dell'art. 23, comma 2,
          della  legge  5 marzo  2001,  n. 57", come modificato dalla
          presente legge e' il seguente:
                 "Art.   1   (Benefici  e  ripartizione  delle  somme
          stanziate). 1.  Possono beneficiare del contributo previsto
          dall'art.  23, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, di
          seguito  denominata  "la  legge  ,  i  soggetti titolari di
          emittenti  televisive  locali  legittimamente operanti alla
          data del 1º settembre 1999.
                 2.  Le  somme stanziate dall'art. 23, comma 3, della
          legge,  nel  limite di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000,
          di  lire  84,8  miliardi  per  l'anno  2001 e di lire 101,7
          miliardi  per  l'anno  2002,  sono  attribuite  agli aventi
          titolo   quale   contributo   alle   spese   sostenute  per
          l'adeguamento   degli   impianti   al  piano  nazionale  di
          assegnazione    delle    frequenze    televisive   adottato
          dall'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni e per
          l'ammodernamento  degli  impianti  medesimi,  nel  rispetto
          della     normativa     in    materia    di    inquinamento
          elettromagnetico.
                 3.   Il   contributo  per  le  spese  sostenute  per
          l'adeguamento   degli   impianti   al  piano  nazionale  di
          assegnazione  delle  frequenze televisive e' attribuito nei
          casi  previsti  dall'art.  2,  comma  1,  del decreto-legge
          23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20 marzo  2001,  n.  66,  per il trasferimento degli
          impianti televisivi.
                 4. Il contributo per l'ammodernamento degli impianti
          e' attribuito per le seguenti categorie di interventi:
                   a) azioni  di  risanamento  degli  impianti di cui
          all'art.  2,  comma  2,  del  citato decreto-legge n. 5 del
          2001,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del
          2001;
                   b) sostituzione  degli  impianti  o degli elementi
          costituenti  gli impianti stessi per ponti di trasferimento
          per  liberazione  delle  bande  di  frequenze attribuite al
          servizio UMTS - IMT 2000;
                   c) sostituzione  degli  impianti  o degli elementi
          costituenti  gli impianti stessi per ponti di trasferimento
          e   per  diffusione  per  l'adeguamento  al  vigente  piano
          nazionale di ripartizione delle frequenze;
                   d) sostituzione in tecnica digitale degli impianti
          o  degli  elementi  costituenti  gli impianti stessi per la
          radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri.
                 5.  I  contributi  previsti  dai commi 2, 3 e 4 sono
          erogati  agli aventi titolo, in misura non superiore all'80
          per cento delle spese sostenute debitamente documentate. La
          percentuale  e'  fissata  in  misura  uguale  per  tutti  i
          richiedenti.  Nel  caso  in  cui  il totale delle richieste
          superi  l'ammontare  complessivo  delle  somme  annualmente
          stanziate,  la  percentuale  stessa e' ridotta nella misura
          necessaria a rispettare il limite di stanziamento".