Art. 58. 
 
  Per  l'esecuzione  in  pubblici  esercizi  a  mezzo  di  apparecchi
radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse,
e'  dovuto  all'autore  un  equo   compenso,   che   e'   determinato
periodicamente d'accordo fra l'Ente italiano per il diritto di autore
(E.I.D.A.)   e   la   rappresentanza   dell'associazione    sindacale
competente.