Art. 58.
                          Interessi passivi



Gli  interessi  passivi sono deducibili per la parte corrispondente
al   rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  e  altri  proventi  che
concorrono  a  formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo
di  tutti  i ricavi e proventi, compresi quelli costituiti da redditi
esenti.   Ai   fini   del   rapporto   si  tiene  conto  anche  delle
sopravvenienze  attive, delle plusvalenze patrimoniali e dei proventi
immobiliari indicati nel secondo comma dell'art. 52.

Gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la
costruzione  di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati
nei  primi due commi dell'art. 53, sono imputati ad aumento del costo
dei  beni  stessi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui
ne e' o puo' esserne iniziata l'utilizzazione.

Per  le  imprese  di  nuova  costituzione,  salvo  il  disposto del
precedente  comma,  si  applicano  le  disposizioni  del quarto comma
dell'art. 71.

Gli  interessi  passivi  non  computati  nella  determinazione  del
reddito  d'impresa  a  norma  del presente articolo non danno diritto
alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall'art. 10.