Art. 58. Interessi passivi Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli costituiti da redditi esenti. Ai fini del rapporto si tiene conto anche delle sopravvenienze attive, delle plusvalenze patrimoniali e dei proventi immobiliari indicati nel secondo comma dell'art. 52. Gli interessi passivi su prestiti contratti per l'acquisizione o la costruzione di beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nei primi due commi dell'art. 53, sono imputati ad aumento del costo dei beni stessi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui ne e' o puo' esserne iniziata l'utilizzazione. Per le imprese di nuova costituzione, salvo il disposto del precedente comma, si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 71. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito d'impresa a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista dall'art. 10.