Art. 58.
         (Durata dei contratti in corso soggetti a proroga)

  I  contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti
ad  uso  di  abitazione  e soggetti a proroga secondo la legislazione
vigente   si  considerano  prorogati  ed  hanno  la  durata  prevista
nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:
    a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al
31 dicembre 1952;
    b)  dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio
1953 ed il 7 novembre 1963;
    c)  dal  1  gennaio  1980,  per  i  contratti stipulati dopo il 7
novembre 1963.