ART. 58.
              (Norma comune sulle immissioni in ruolo)

  Le  disposizioni  di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29,
30,  33,  con esclusione del primo comma, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45,
46,  48,  49, 50, 53, 56, 57, nonche' ai successivi articoli 69 e 70,
si   applicano  soltanto  al  personale  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dai predetti articoli, in servizio nell'anno scolastico in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il  periodo  di  prova  per  il  personale  immesso  in  ruolo  con
decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della
presente  legge e' svolto nell'anno scolastico successivo a quello in
corso alla predetta data.
  Le  immissioni  in  ruolo  di  cui  al  precedente  titolo III sono
disposte,  nei  posti o cattedre cui si riferisce l'incarico, anche a
prescindere  dalla disponibilita' nelle relative dotazioni organiche,
con  esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal
medesimo titolo III.
  Tutte  le  nomine  relative alle immissioni in ruolo possono essere
disposte  anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato
dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  ai sensi del quart'ultimo
comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
  Le  assegnazioni  di  sede,  da  effettuare ai sensi della presente
legge,  possono  essere  disposte  anche  per insegnamenti diversi da
quelli  per  i  quali  gli  interessati  hanno  conseguito la nomina,
purche'   il   titolo   di  abilitazione  posseduto  possa  ritenersi
parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.