Art. 58 
      Proventi non computabili nella determinazione del reddito 
 
  1. Non concorrono alla formazione del reddito: 
    a)  i  proventi  dei   cespiti   che   fruiscono   di   esenzione
dall'imposta; 
    b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di  imposta
o ad imposta sostitutiva; 
    c) le indennita' per la cessazione del rapporto di agenzia; 
    d) le plusvalenze, le indennita' e  gli  altri  redditi  indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 16,  quando  ne  e'
richiesta la tassazione separata a norma del  comma  2  dello  stesso
articolo.