(Norme-art. 58)
                               Art. 58 
     (Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente) 
  1.  Il  direttore  dell'istituto  annota  nel   registro   indicato
nell'articolo 57 data, ora  e  modalita'  dell'informazione  prevista
dall'articolo 156 comma 2 del codice.