Art. 58. 
             (Disposizioni in materia di responsabilita') 
1. Per gli amministratori e per il personale  degli  enti  locali  si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato. 
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio  di
pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni  degli  enti
locali, nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi  attribuiti
a detti agenti devono rendere il conto della  loro  gestione  e  sono
soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme  e
le procedure previste dalle leggi vigenti. 
3.  I  componenti  dei   comitati   regionali   di   controllo   sono
personalmente e solidalmente responsabili nei  confronti  degli  enti
locali per  i  danni  a  questi  arrecati  con  dolo  o  colpa  grave
nell'esercizio delle loro funzioni. 
4. L'azione di responsabilita' si  prescrive  in  cinque  anni  dalla
commissione  del  fatto.  La  responsabilita'  nei  confronti   degli
amministratori e dei  dipendenti  dei  comuni  e  delle  province  e'
personale e non si estende agli eredi.