(Regolamento di polizia mortuaria- art. 58)
                              Art. 58. 
  1. La superfice  dei  lotti  di  terreno,  destinati  ai  campi  di
inumazione, deve essere prevista in modo da  superare  di  almeno  la
meta' l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle
inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per
il normale periodo di  rotazione  di  dieci  anni.  Se  il  tempo  di
rotazione e' stato fissato  per  un  periodo  diverso  dal  decennio,
l'area viene calcolata proporzionalmente. 
  2. Nella determinazione  della  superficie  dei  lotti  di  terreno
destinati ai campi di inumazione, occorre tenere  presenti  anche  le
inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di  cui  all'art.
86. Si tiene anche conto dell'eventualita' di eventi straordinari che
possono richiedere un gran numero di inumazioni.