Art. 58.
                                (Miele)
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
  2.  I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le
confezioni  predisposte  per   la   commercializzazione   del   miele
proveniente  dalla  raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici
mesi a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.
 
          Note all'art. 58:
            -   L'art.  3  della  legge  12  ottobre  1982,  n.  753,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del  19  ottobre
          1982,  cosi'  come modificato dalla legge 29 dicembre 1990,
          n. 428, recita:
            "Art. 3. - Al miele commercializzato come tale  non  puo'
          essere aggiunto nessun altro prodotto.
            Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di
          produzione  extracomunitaria  deve  essere commercializzato
          con la denominazione: 'Miscela di mieli  di  comunitari  ed
          extracomunitari'.
            La  miscela  di  produzione di soli Paesi extracomunitari
          deve essere commercializzata con la denominazione: 'Miscela
          di mieli extracomunitari'.
            I mieli di produzione  extracomunitari provenienti da  un
          solo   Paese   devono   riportare   l'indicazione:   'Miele
          extracomunitario'.
            Inoltre per  il  miele  di  produzione  extracomunitaria,
          commercializzato   tal  quale  o  miscelato  con  miele  di
          produzione comunitaria, va indicato il Paese di  produzione
          extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6,
          terzo comma.
            (Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo
          comma  del  presente  articolo  e'  punito  con la sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 a
          lire 5 milioni)".