Art. 58. 
                Cessione di rapporti giuridici a banche 
    1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di 
  aziende,  di  rami  d'azienda,  di  beni   e   rapporti   giuridici
  individuabili in blocco. Le istruzioni  possono  prevedere  che  le
  operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione
  della Banca d'Italia. 
    2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione 
  mediante pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
  italiana. La Banca d'Italia puo'  stabilire  forme  integrative  di
  pubblicita'. 
    3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque pre- 
  state o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro
  validita' e il loro grado a favore della  banca  cessionaria  senza
  bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 
    4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari 
  previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.  1264
  del codice civile. 
    5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli 
  adempimenti pubblicitari previsti  dal  comma  2,  di  esigere  dal
  cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni  oggetto
  di cessione. Trascorso il  termine  di  tre  mesi,  il  cessionario
  risponde in via esclusiva. 
    6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere 
  dal  contratto  entro  tre  mesi  dagli  adempimenti   pubblicitari
  previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in  questo
  caso la responsabilita' del cedente.