ALLEGATO 2 NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 1. Il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della Convenzione deve essere composto sia di cifre, sia di cifre e lettere. Le cifre debbono essere delle cifre arabe e le lettere debbono essere in caratteri latini maiuscoli. Possono, tuttavia, essere impiegati altre cifre o caratteri, ma il numero di immatricolazione deve allora essere ripetutto in cifre arabe ed in caratteri latini maiuscoli. 2. Il numero di immatricolazione deve essere composto ed apposto in modo da essere leggibile di giorno con tempo chiaro ad una distanza minima di 40 metri (130 piedi da un osservatore posto sull'asse del veicolo e con il veicolo fermo; tuttavia le Parti contraenti possono, per i veicoli che esse immatricolano, ridurre tale distanza minima di leggibilita' per i motocicli e per delle categorie speciali di autoveicoli sulle quali sarebbe difficile dare ai numeri di immatricolazione delle dimensioni sufficienti perche' siano leggibili a 40 metri (130 piedi). 3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione e' apposto su di una targa speciale tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale o sensibilmente verticale e perpendicolarmente al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso in cui il numero e' apposto o dipinto sul veicolo, la superficie sulla quale e' apposto o dipinto deve essere piana e verticale e deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. 4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 32, la targa o la superficie nella quale e' apposto o dipinto il numero di immatricolazione puo' essere di materiale rifrangente.