(Convenzione - Allegato 2)
 
 
 
ALLEGATO 2 
NUMERO DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E DEI RIMORCHI IN 
CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE 
1. Il numero di immatricolazione previsto agli articoli 35 e 36 della
Convenzione deve essere  composto  sia  di  cifre,  sia  di  cifre  e
lettere. Le cifre debbono essere  delle  cifre  arabe  e  le  lettere
debbono essere in  caratteri  latini  maiuscoli.  Possono,  tuttavia,
essere  impiegati  altre  cifre  o  caratteri,  ma   il   numero   di
immatricolazione deve allora essere ripetutto in cifre  arabe  ed  in
caratteri latini maiuscoli. 
2. Il numero di immatricolazione deve essere composto ed  apposto  in
modo da essere leggibile di giorno con tempo chiaro ad  una  distanza
minima di 40 metri (130 piedi da un osservatore posto  sull'asse  del
veicolo e con il veicolo fermo; tuttavia le Parti contraenti possono,
per i veicoli che esse immatricolano, ridurre tale distanza minima di
leggibilita' per i  motocicli  e  per  delle  categorie  speciali  di
autoveicoli  sulle  quali  sarebbe  difficile  dare  ai   numeri   di
immatricolazione delle dimensioni sufficienti perche' siano leggibili
a 40 metri (130 piedi). 
3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione e' apposto su di una
targa speciale tale targa deve essere piatta e fissata  in  posizione
verticale o sensibilmente verticale  e  perpendicolarmente  al  piano
longitudinale mediano del veicolo. Nel  caso  in  cui  il  numero  e'
apposto o dipinto sul veicolo, la superficie sulla quale e' apposto o
dipinto deve essere piana e verticale e deve essere perpendicolare al
piano longitudinale mediano del veicolo. 
4. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5  dell'articolo  32,
la targa o la superficie nella quale e' apposto o dipinto  il  numero
di immatricolazione puo' essere di materiale rifrangente.