Art. 58. Disposizioni concernenti bacini minerari Locazione finanziaria agevolata di impianti 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione, comportanti contrazione di manodopera o sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, i contributi in conto capitale, previsti all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, in conformita' all'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come integrato dall'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64, possono essere concessi sotto forma di locazione finanziaria agevolata di impianti industriali, impianti commerciali e servizi, ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge n. 221 del 1990. Contributo in conto canoni 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a concedere e liquidare semestralmente, dal momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la banca o la societa' locatrice, purche' autorizzata all'esercizio della locazione finanziaria e purche' iscritta nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ed il conduttore, un contributo in conto canoni equivalente al contributo in conto capitale di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221. Riduzione dei canoni 3. La societa' locatrice dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma ricevuta ai sensi del comma 2. Acquisto finale del conduttore 4. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al comma 1 possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'1 per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della societa' locatrice, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime. Regime dei contratti 5. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e di imposta di registro. Ambito di applicazione 6. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alle iniziative sostitutive per le quali sia gia' stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 221, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' detto contributo non sia stato gia' erogato. Anticipo sui contributi per recupero ambientale 7. Ai soggetti attuatari degli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari e di riabilitazione ambientale di cui all'articolo 1, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e' concessa, a domanda, un'anticipazione del 30 per cento dell'importo dei contributi annuali, quali risultanti dal programma operativo dei lavori presentato dal medesimo soggetto attuatore. Graduazione dei contributi 8. Un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui al comma 7 viene concesso a stati annuali di avanzamento dei lavori, mentre il restante 20 per cento viene riconosciuto a saldo previa verifica delle spese effettuate e previo collaudo delle opere realizzate. Contributi per ricerche minerarie 9. Gli articoli 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, sono abrogati. In caso di esito positivo delle ricerche minerarie, i contributi concessi, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 9 e 17 della predetta legge n. 752 del 1982, e successive modificazioni, non sono oggetto di restituzione. Sono fatti salvi i recuperi effettuati in applicazione del citato articolo 10. Verifica delle spese previste da leggi nel settore minerario 10. Per tutte le iniziative di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, e successive modificazioni, alla legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, la verifica e il controllo delle spese effettuate sono disposti mediante commissioni di accertamento nominate con le modalita' ed operanti secondo i criteri di cui alle disposizioni attuative della legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Note all'art. 58: - Il testo dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria e' il seguente: "Art. 3 (Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria). - 1. All'articolo 9, primo cemma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: "geominerari" e' sostituita dalle seguenti: "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici". 2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attivita' di produzione.". 3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalita' di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.". 4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: "di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64". 5. L'articolo 15 del legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' abrogato. 6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per: a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatistico e minerominerallurgico; b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita'; c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria; d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata. 2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso. 3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.". 7. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita' e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.". 8. Al primo comma dell'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, dopo il numero 11) e aggiunto il seguente: "12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere". - Il testo dell'art. 83 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), e' il seguente: "Art. 83 (Norme concernenti la locazione finanziaria di attivita' industriali). - La societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, costituita dalla Societa' finanziaria meridionale di cui all'articolo seguente, realizza gli interventi di sua competenza secondo le norme del presente articolo e sulla base dei criteri e modalita' fissati dal CIPI. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili ed immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla societa' di cui al primo comma, e' autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la societa' locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale di cui all'art. 69 e dei contributi sugli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato, ai sensi dell'art. 63. Il relativo onere grava per la parte corrispondente al contributo in conto capitale sullo stanziamento di cui all'art. 24 e per la parte corrispondente al contributo in conto interessi sulle disponibilita' del Fondo Nazionale per il credito agevolato destinate ai territori di cui all'art. 1, previste dall'art. 68. L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente e' determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto. La Societa' locatrice di cui al primo comma dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della Societa' finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria e' sciolto e la societa' locatrice di cui al primo comma e' autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purche' essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed e' tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e d'imposta di registro. Il contratto di locazione e' soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000. Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla societa' di cui al primo comma e poste in essere da altre societa' esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare con dette societa' apposite convenzioni. I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, ISVEIMER, IRFIS e CIS nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine, previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali di cui al primo comma e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale". - Il testo del comma 13 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente: "13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, puo' essere esercitata anche dalle altre societa' iscritte in un albo speciale con le modalita' fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Per il testo del comma 7 dell'art. 3 della citata legge n. 221/1990 si veda nota precedente. - Per il titolo della legge n. 221/1990 si veda nota precedente. - Il testo dei commi 1, 4 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e', rispettivamente, il seguente: "1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attivita' estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, nonche' gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 22. 2. ( Omissis ). 3. ( Omissis ). 4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalita' e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e' autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 5. ( Omissis ). 6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. E' autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonche' la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attivita' minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalita' e' autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993". - Il testo degli artt. 10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Norme per l'attuazione della politica mineraria) era, rispettivamente, il seguente: "Art. 10. Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attivita' di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalita' di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa. La data effettiva d'inizio delle attivita' di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorita' mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attivita' di produzione. Gli interessi, nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data iniziale dell'attivita' di produzione. Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalita' stabilite nel decreto di concessione del contributo puo' essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione". "Art. 11. Il pagamento di cui all'articolo 10, quarto comma, e' sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, nonche' nel caso in cui le attivita' di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15. Le modalita' di recupero dei pagamenti sospesi sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". - Il testo degli artt. 9 e 17 della citata legge n. 752/1982 e', rispettivamente, il seguente: "Art. 9. - Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalita' di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento delle spese afferenti a: a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici; b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli; c) opere stradali, impianti igienicosanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti l'attivita' di ricerca; d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonche' loro ampliamento e rammodernamento; e) altri lavori necessari al compimento dell'attivita' mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili. Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata, all'effettiva entita' della ricerca. Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnicofinanziario di cui al primo comma, nonche' la congruita' delle spese sostenute. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnicofinanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui e' commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale. I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori". "Art. 17. - 1. Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per: a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minerominerallurgico; b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita'; c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria; d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata. 2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero, o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso. 3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obbiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche. 4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attivita' mineraria all'estero. 5. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della L. 15 giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese esegnite al piano tecnicofinanziario nonche' la congruita' delle spese sostenute. 6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota, annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori". - Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 752/1982 si veda nota precedente. - Per il titolo della legge n. 752/1982 si veda nota precedente. - La legge 9 dicembre 1986, n. 896 reca: "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche". - Per il titolo della legge 30 luglio 1990, n. 221 si veda nota precedente. - Il decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, reca: "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna". - La legge 19 dicembre 1992, n. 488 reca: "Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive".