Art. 58-bis (a)
                    (( Codice di comportamento ))
((   1.   Il   Dipartimento   della  funzione  pubblica,  sentite  le
confederazioni  sindacali  rappresentative  ai  sensi   dell'articolo
47-bis,  definisce  un  codice  di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie  misure
organizzative  da  adottare  al  fine  di  assicurare la qualita' dei
servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
 2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato  al
dipendente all'atto dell'assunzione.
 3.   Le  pubbliche  amministrazioni  formulano  all'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  indirizzi,
ai  sensi  dell'articolo  46,  comma  2, e dell'articolo 73, comma 5,
affinche' il codice venga recepito  nei  contratti,  in  allegato,  e
perche'   i  suoi  principi  vengano  coordinati  con  le  previsioni
contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare.
 4. Per ciascuna magistratura e per  l'Avvocatura  dello  Stato,  gli
organi  delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  un  codice  etico  che  viene sottoposto all'adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto
termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
 5. Entro il 31  dicembre  1998,  l'organo  di  vertice  di  ciascuna
pubblica   amministrazione   verifica,   sentite   le  organizzazioni
sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'articolo  47-bis   e   le
associazioni  di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di
cui  al  comma  1,  anche  per  apportare  eventuali  integrazioni  e
specificazioni  al  fine  della pubblicazione e dell' adozione di uno
specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.
 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano
i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di  formazione
del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici
di cui al presente articolo. ))
  (a)  Articolo  sostituito  dall'art.  27 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.