Art. 58 
 
                Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
          del sistema universitario e degli enti di ricerca 
 
  1. Al fine di favorire lo  sviluppo  del  sistema  universitario  e
della ricerca all'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono  sostituite
dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole «per l'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015»; 
  b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014»  sono  sostituite
dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le  parole  «per  l'anno  2015»
sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2014 e 2015». 
  2. Il ((Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'
statali)) e' incrementato di euro 21,4 milioni nell'anno 2014 ed euro
42,7 milioni a decorrere dall'anno 2015 e il  ((Fondo  ordinario  per
gli enti di ricerca)) e' incrementato di euro 3,6  milioni  nell'anno
2014 ed euro 7,1 milioni a decorrere dall'anno 2015 
  3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre  2005,  n.  230,
dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente  periodo:  «((Non  e'
richiesto il parere della commissione di cui al terzo  periodo))  nel
caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei
programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma». 
  ((3-bis.  All'articolo   6,   comma   12,   quarto   periodo,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  dopo  le  parole:  «soggetti
privati» sono aggiunte le  seguenti:  «nonche'  da  finanziamenti  di
soggetti pubblici destinati ad attivita' di ricerca».)) 
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 25 milioni
nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a decorrere  dall'anno  2015,  si
provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5. 
  5.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2013/2014  le  istituzioni
scolastiche ed educative statali acquistano, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 449, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai
collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della  spesa  che
si sosterrebbe  per  coprire  i  posti  di  collaboratore  scolastico
accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.  A  decorrere  dal  medesimo  anno
scolastico il numero di posti accantonati non e' inferiore  a  quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a  quanto  previsto  dal
presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per  i  servizi
esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014  e  di
euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  6. Eventuali  ((risparmi  di  spesa  ulteriori  rispetto  a  quelli
indicati al comma 5 del presente articolo)), tenuto anche conto della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto derivati dal comma 9 dell'articolo  59  del  presente  decreto,
rimangono a disposizione  per  le  esigenze  di  funzionamento  delle
istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((7-bis. Il Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in
agricoltura,  per  le  eccezionali  e  straordinarie  esigenze  delle
aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attivita' agricole,
nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto  dei
vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente  in  materia  di
utilizzo di tipologie di  lavoro  flessibile,  puo'  assumere  operai
agricoli  il  cui  rapporto  di  lavoro  e'  regolato  dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   per   gli   operai   agricoli   e
florovivaisti e dai contratti integrativi  provinciali.  L'assunzione
puo' avvenire solo  per  l'esecuzione  di  lavori  di  breve  durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali
e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia
di contratto.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  66,  commi
          13-bis e 14, del decreto legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
          133,  recante  "Disposizioni  urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria", come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 66. Turn over. 
              (omissis) 
              13-bis. Per  il  biennio  2012-2013  il  sistema  delle
          universita'  statali,  puo'  procedere  ad  assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato nel limite di un contingente corrispondente  ad
          una spesa pari al venti per cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente  personale  complessivamente   cessato   dal
          servizio nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'  e'
          fissata nella misura del cinquanta per cento per  gli  anni
          2014 e 2015 e del cento per  cento  a  decorrere  dall'anno
          2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente
          delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata
          con decreto del Ministro dell'Istruzione,  dell'Universita'
          e  della  Ricerca,  tenuto   conto   di   quanto   previsto
          dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo  2012,  n.
          49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della
          Ricerca   procede   annualmente   al   monitoraggio   delle
          assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze.  Al  fine  di  completarne
          l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le
          disposizioni precedenti non si applicano agli  istituti  ad
          ordinamento  speciale,  di  cui  ai  decreti  del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8  luglio
          2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del  2
          agosto 2005, 18 novembre 2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre  2005,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°  dicembre
          2005. 
              14.  Per  l'anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013  gli  enti
          di ricerca possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato entro  il  limite  dell'80  per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro  il
          limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla
          cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          intervenute  nell'anno  precedente.  La  predetta  facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del 50 per  cento  per
          gli anni 2014 e 2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
          dall'anno 2016. " 
              -Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma  9,
          della  legge  4  novembre  2005,  n.  230,  recante  "Nuove
          disposizioni  concernenti  i  professori  e  i  ricercatori
          universitari e  delega  al  Governo  per  il  riordino  del
          reclutamento dei professori universitari", come  modificato
          dalla presente legge: 
              "9.  Nell'ambito  delle  relative   disponibilita'   di
          bilancio, le universita' possono procedere  alla  copertura
          di  posti  di  professore  ordinario  e  associato   e   di
          ricercatore   mediante   chiamata   diretta   di   studiosi
          stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca  o
          insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
          che ricoprono  una  posizione  accademica  equipollente  in
          istituzioni universitarie o di ricerca estere,  ovvero  che
          abbiano gia' svolto per chiamata  diretta  autorizzata  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          nell'ambito  del  programma  di  rientro  dei  cervelli  un
          periodo di almeno tre anni di ricerca e  di  docenza  nelle
          universita' italiane  e  conseguito  risultati  scientifici
          congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
          chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati  vincitori
          nell'ambito di  specifici  programmi  di  ricerca  di  alta
          qualificazione,  identificati  con  decreto  del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentiti
          l'Agenzia   nazionale   di    valutazione    del    sistema
          universitario e della ricerca e il Consiglio  universitario
          nazionale, finanziati dall'Unione europea o  dal  Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca.
          Nell'ambito delle relative disponibilita' di  bilancio,  le
          universita' possono altresi' procedere alla  copertura  dei
          posti di professore ordinario mediante chiamata diretta  di
          studiosi  di  chiara  fama.  A  tali  fini  le  universita'
          formulano specifiche proposte al Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
          il  nulla  osta  alla  nomina,   previo   parere   di   una
          commissione,   nominata   dal    Consiglio    universitario
          nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
          al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
          e' proposta la chiamata. Non e' richiesto il  parere  della
          commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
          studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
          di ricerca di alta qualificazione di cui al primo  periodo,
          effettuate entro tre anni dalla vincita del  programma.  Si
          prescinde dal parere dell'anzidetta commissione nel caso di
          chiamate di studiosi che siano risultati vincitori  di  uno
          dei programmi di ricerca di alta qualificazione di  cui  al
          primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita  del
          programma. Il rettore,  con  proprio  decreto,  dispone  la
          nomina determinando la relativa classe di  stipendio  sulla
          base  della  eventuale  anzianita'   di   servizio   e   di
          valutazioni di merito." 
              -Si riporta il testo vigente dell'articolo 6, comma 12,
          quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          recante  "Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
          finanziaria e di competitivita' economica", come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.   6.   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi. 
              (omissis) 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'articolo 1 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, non  possono  effettuare
          spese per missioni, anche all'estero, con esclusione  delle
          missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
          missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi  e
          a quella effettuata  dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca con risorse derivanti da finanziamenti  dell'Unione
          europea ovvero di soggetti privati nonche' da finanziamenti
          di soggetti pubblici destinati ad attivita' di  ricerca.  A
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  le  diarie  per  le  missioni  all'estero  di  cui
          all'art. 28  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. " 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 449, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007)": 
              "449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
          agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e
          successive modificazioni, e  58  della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali  centrali  e
          periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di  ogni
          ordine e grado, le istituzioni educative e  le  istituzioni
          universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi  utilizzando
          le   convenzioni-quadro.   Le   restanti    amministrazioni
          pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  possono
          ricorrere alle convenzioni di cui al presente  comma  e  al
          comma 456 del presente articolo,  ovvero  ne  utilizzano  i
          parametri di prezzo-qualita' come  limiti  massimi  per  la
          stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
          nazionale sono in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi
          utilizzando  le  convenzioni   stipulate   dalle   centrali
          regionali  di  riferimento  ovvero,   qualora   non   siano
          operative  convenzioni  regionali,  le   convenzioni-quadro
          stipulate da Consip S.p.A." 
              -Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, recante
          "Regolamento recante disposizioni per  la  definizione  dei
          criteri  e  dei  parametri  per  la  determinazione   della
          consistenza  complessiva  degli  organici   del   personale
          amministrativo,   tecnico   ed   ausiliario   (ATA)   delle
          istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali,  a  norma
          dell'articolo  64,  commi  2,  3  e  4,  lettera   e)   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133": 
              "Art. 4. Servizi terziarizzati 
              1. Nelle istituzioni scolastiche in cui i  compiti  del
          profilo di collaboratore  scolastico  sono  assicurati,  in
          tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione,
          e' indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per  cento  dei
          posti del corrispondente profilo professionale. 
              2. Qualora i compiti di cui al comma 1  siano  prestati
          da personale gia'  addetto  ai  lavori  socialmente  utili,
          stabilizzato ai sensi dell'articolo  78,  comma  31,  della
          legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  il  dirigente  regionale
          promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate,
          opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di
          tale  personale  nelle  istituzioni  scolastiche   comprese
          nell'ambito  territoriale  di  competenza.  Resta  comunque
          confermata, nell'arco  del  triennio  2009-2011,  l'attuale
          consistenza numerica dei posti di organico accantonati. 
              3. Le intese di  cui  al  comma  2  tengono  conto  dei
          livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del  numero
          del personale gia' addetto  ai  lavori  socialmente  utili,
          della quantita' e qualita' dei servizi richiesti, del monte
          ore necessario e delle esigenze delle  singole  istituzioni
          scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella
          quantita',  qualita'  e  distribuzione  dei  servizi   come
          attualmente definiti. 
              4. Ai fini di cui  ai  commi  da  1  a  3  puo'  essere
          disposta la compensazione, tra le istituzioni  scolastiche,
          della percentuale dei corrispondenti posti di  organico  da
          rendere indisponibile. 
              5. Il  dirigente  regionale  puo'  promuovere  analoghe
          intese finalizzate al piu' efficace ed efficiente  utilizzo
          del personale gia' addetto  ai  lavori  socialmente  utili,
          attualmente  impegnato  nelle  istituzioni  scolastiche  in
          compiti  di  carattere  amministrativo   e   tecnico,   con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  con
          conseguente accantonamento di  un  numero  di  posti  della
          dotazione   organica   del   profilo    di    appartenenza,
          corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti."