Art. 58 Omologazione dei Laboratori TEMPEST 1. L'UCSe provvede all'omologazione dei laboratori TEMPEST, costituiti da soggetti pubblici o operatori economici per l'effettuazione delle verifiche di apparati e dispositivi atti ad eliminare le emissioni prodotte da apparecchiature elettroniche che elaborano o trattano informazioni classificate. 2. Il processo di omologazione prevede l'accertamento della rispondenza del laboratorio ai requisiti tecnici, di sicurezza fisica e personali, anche con riferimento alle relative omologazioni e abilitazioni, stabiliti nelle disposizioni applicative del presente regolamento. 3. L'omologazione dei laboratori Tempest, ove non diversamente stabilito nell'atto di formale omologazione, ha validita' quinquennale. Il rinnovo dell'omologazione dei laboratori Tempest e' richiesto all'UCSe dal competente Organo Centrale di sicurezza o Organizzazione di Sicurezza costituita presso un operatore economico, sei mesi prima della relativa scadenza. Qualora la richiesta sia formulata sei mesi prima della scadenza, il certificato conserva la sua efficacia fino al rinnovo.