Art. 58 
 
                 Omologazione dei Laboratori TEMPEST 
 
  1.  L'UCSe  provvede  all'omologazione  dei   laboratori   TEMPEST,
costituiti  da  soggetti   pubblici   o   operatori   economici   per
l'effettuazione delle verifiche di apparati  e  dispositivi  atti  ad
eliminare le emissioni prodotte da apparecchiature  elettroniche  che
elaborano o trattano informazioni classificate. 
  2.  Il  processo  di  omologazione  prevede  l'accertamento   della
rispondenza del laboratorio ai requisiti tecnici, di sicurezza fisica
e personali, anche  con  riferimento  alle  relative  omologazioni  e
abilitazioni, stabiliti nelle disposizioni applicative  del  presente
regolamento. 
  3. L'omologazione dei  laboratori  Tempest,  ove  non  diversamente
stabilito   nell'atto   di   formale   omologazione,   ha   validita'
quinquennale. Il rinnovo dell'omologazione dei laboratori Tempest  e'
richiesto all'UCSe dal competente  Organo  Centrale  di  sicurezza  o
Organizzazione di Sicurezza costituita presso un operatore economico,
sei mesi prima della relativa  scadenza.  Qualora  la  richiesta  sia
formulata sei mesi prima della scadenza, il certificato  conserva  la
sua efficacia fino al rinnovo.