Art. 58 
 
 
                 Rimozione degli ostacoli al bail-in 
 
  1. Le assemblee dei soggetti di cui  all'articolo  2  delegano  gli
organi  di  amministrazione  a  deliberare  l'aumento   di   capitale
necessario per consentire, in caso  di  bail-in,  la  conversione  di
passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. 
  2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e
2 del codice civile, ne' gli articoli  2438,  comma  1,  e  2441  del
codice civile, nonche' altre limitazioni  previste  dalla  legge,  da
contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione. 
  3. Resta ferma la possibilita' per la Banca  d'Italia  di  disporre
direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60,  comma
1, lettera h). 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 2443, 2438
          e 2441 del codice civile: 
              "Art. 2443 (Delega agli amministratori). -  Lo  statuto
          puo'  attribuire  agli  amministratori   la   facolta'   di
          aumentare in una o  piu'  volte  il  capitale  fino  ad  un
          ammontare determinato e per il periodo  massimo  di  cinque
          anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
          delle  imprese.  Tale   facolta'   puo'   prevedere   anche
          l'adozione delle deliberazioni di cui al  quarto  e  quinto
          comma dell'art. 2441; in questo caso si applica  in  quanto
          compatibile il sesto comma  dell'art.  2441  e  lo  statuto
          determina  i  criteri   cui   gli   amministratori   devono
          attenersi. 
              La facolta' di cui al secondo  periodo  del  precedente
          comma puo' essere attribuita anche  mediante  modificazione
          dello statuto per il periodo massimo di cinque  anni  dalla
          data della deliberazione. 
              Il verbale della deliberazione degli amministratori  di
          aumentare il capitale deve essere redatto da  un  notaio  e
          deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436. 
              Se agli amministratori e'  attribuita  la  facolta'  di
          adottare le deliberazioni  di  cui  all'art.  2441,  quarto
          comma, qualora essi decidano  di  deliberare  l'aumento  di
          capitale con conferimenti di beni in natura  o  di  crediti
          senza la  relazione  dell'esperto  di  cui  all'art.  2343,
          avvalendosi   delle   disposizioni   contenute    nell'art.
          2343-ter, il conferimento non puo' avere  efficacia,  salvo
          che consti il consenso di tutti i soci, prima  del  decorso
          del termine di trenta giorni dall'iscrizione  nel  registro
          delle imprese della deliberazione  di  aumento,  contenente
          anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
          e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma.  Entro  detto
          termine  uno  o  piu'  soci  che   rappresentano,   e   che
          rappresentavano alla data della  delibera  di  aumento  del
          capitale,  almeno  il  ventesimo  del   capitale   sociale,
          nell'ammontare  precedente  l'aumento   medesimo,   possono
          richiedere   che   si   proceda,   su   iniziativa    degli
          amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
          effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale  domanda,
          gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro
          delle imprese unitamente all'attestazione di  cui  all'art.
          2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater,  terzo
          comma, lettera d)." 
              "Art. 2438 (Aumento  di  capitale).  -  Un  aumento  di
          capitale non puo' essere eseguito  fino  a  che  le  azioni
          precedentemente emesse non siano interamente liberate. 
              In  caso  di  violazione  del  precedente  comma,   gli
          amministratori sono solidalmente responsabili per  i  danni
          arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in  ogni  caso  salvi
          gli obblighi assunti con  la  sottoscrizione  delle  azioni
          emesse in violazione del precedente comma." 
              "Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni  di  nuova
          emissione e le obbligazioni convertibili in  azioni  devono
          essere offerte in opzione ai soci in proporzione al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili  il  diritto  di  opzione  spetta   anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
          nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet  della
          societa', con modalita' atte a garantire la  sicurezza  del
          sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e  la  certezza
          della data  di  pubblicazione,  o,  in  mancanza,  mediante
          deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore   a   quindici   giorni    dalla    pubblicazione
          dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di
          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato
          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della
          societa',  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del  secondo  comma,  per  almeno
          cinque sedute, salvo che i diritti di  opzione  siano  gia'
          stati integralmente venduti. 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato in apposita relazione  da  un  revisore
          legale o da una societa' di revisione legale. 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale. 
              Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del
          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.
          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione
          delle  azioni.  Il  parere  del   collegio   sindacale   e,
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma,  la   relazione
          giurata dell'esperto  designato  dal  Tribunale  ovvero  la
          documentazione indicata dall'art.  2343-ter,  terzo  comma,
          devono restare depositati nella sede della societa' durante
          i quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  e  finche'
          questa non  abbia  deliberato;  i  soci  possono  prenderne
          visione. La deliberazione determina il prezzo di  emissione
          delle azioni  in  base  al  valore  del  patrimonio  netto,
          tenendo  conto,  per   le   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati,  anche   dell'andamento   delle   quotazioni
          nell'ultimo semestre. 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto
          [disp. att. c.c. 211-bis]. Le spese dell'operazione sono  a
          carico della societa' e la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale deve indicarne l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
          emissione, se queste  sono  offerte  in  sottoscrizione  ai
          dipendenti della societa' o di societa' che la  controllano
          o che sono da essa controllate.".