Art. 58 
 
                      Modifiche all'articolo 75 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 75 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  partecipano  al
SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio  delle  funzioni  di
ordine  e  sicurezza  pubblica,   difesa   nazionale,   consultazioni
elettorali. 
      2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto  delle  regole
tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater. 
      3.  AgID  rende  gratuitamente  disponibili  specifiche   delle
interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione  e
ogni altra informazione necessaria  a  garantire  l'interoperabilita'
del SPC con ogni soluzione informatica  sviluppata  autonomamente  da
privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole  definite
ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater.»; 
    b) il comma 3-bis e' abrogato. 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  75  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto:  
              «  Art.  75  Partecipazione  al  Sistema  pubblico   di
          connettivita' 
              1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,   comma   2,
          partecipano  al  SPC,   salve   le   esclusioni   collegate
          all'esercizio  delle  funzioni  di   ordine   e   sicurezza
          pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 
                
              2. Chiunque puo' partecipare al SPC nel rispetto  delle
          regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater. 
                
              3.  AgID  rende  gratuitamente  disponibili  specifiche
          delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di
          cooperazione  e  ogni  altra  informazione   necessaria   a
          garantire l'interoperabilita' del SPC  con  ogni  soluzione
          informatica sviluppata autonomamente da privati o da  altre
          amministrazioni che rispettano le regole definite ai  sensi
          dell'articolo 73, comma 3-quater. 
                
              3-bis. (abrogato).»