Articolo 58 Protezione delle informazioni riservate Per proteggere i segreti commerciali, i dati personali o altre informazioni riservate di una parte del procedimento o di terzi, o per impedire l'abuso dei mezzi probatori, il tribunale puo' ordinare che la raccolta e l'uso delle prove in procedimenti di cui e' investita siano limitati o vietati o che l'accesso a tali prove sia limitato a specifiche persone.