Art. 58 
 
 
              Dichiarazioni obbligatorie, documenti di 
         accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo 
 
  1.   Per   le   dichiarazioni   obbligatorie,   i   documenti    di
accompagnamento  e  i  registri   nel   settore   vitivinicolo   sono
direttamente applicabili le specifiche disposizioni  stabilite  dalla
normativa dell'Unione europea e le disposizioni  nazionali  contenute
nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Per i titolari di stabilimenti enologici  con  produzione  annua
pari o inferiore a 50 ettolitri  con  annesse  attivita'  di  vendita
diretta o ristorazione, l'obbligo di  tenuta  di  registri  ai  sensi
dell'articolo 36 del  regolamento  (CE)  n.  436/2009,  si  considera
assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione  e  la
dichiarazione di giacenza. 
  3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si
collegano alla banca  di  dati  SIAN,  il  rispetto  dei  termini  di
registrazione prescritti si considera assolto con  l'inserimento  dei
dati nel proprio sistema informatico, a  condizione  che  i  predetti
sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo  5
del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito  internet
istituzionale del Ministero. 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del regolamento (CE)
          n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009,  recante
          modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.  479/2008
          del Consiglio  in  ordine  allo  schedario  viticolo,  alle
          dichiarazioni  obbligatorie  e  alle  informazioni  per  il
          controllo  del  mercato,  ai  documenti  che  scortano   il
          trasporto dei prodotti  e  alla  tenuta  dei  registri  nel
          settore vitivinicolo, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 27 maggio 2009, n. L 128: 
              «Art.  36  -  (Oggetto).  1.  Le  persone   fisiche   e
          giuridiche  e  le  associazioni  di   tali   persone,   che
          possiedono,   per   l'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale   o   a   fini   commerciali,   un   prodotto
          vitivinicolo sono soggette all'obbligo di  tenere  registri
          indicanti, in particolare, le entrate e le uscite di  detto
          prodotto, denominati di seguito «i registri». 
              2.  Gli  Stati  membri  possono   prevedere   che   gli
          intermediari  siano  soggetti  all'obbligo  di   tenere   i
          registri secondo norme e modalita' da essi stabilite. 
              3. Le persone soggette all'obbligo di tenere i registri
          indicano negli stessi le entrate e le uscite,  verificatesi
          nei loro impianti, di ciascuna partita di prodotti  di  cui
          al paragrafo 1, nonche' le  operazioni  effettuate  di  cui
          all'art. 41,  paragrafo  1.  Tali  persone  devono  inoltre
          essere in grado di presentare, per ciascuna annotazione nei
          registri relativa all'entrata e  all'uscita,  un  documento
          che ha scortato il  trasporto  corrispondente  o  un  altro
          documento  giustificativo,  in  particolare  un   documento
          commerciale.». 
              - Il testo  dell'art.  5  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e  forestali  20  marzo  2015
          (Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della
          gestione della PAC 2014-2020) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2015, n. 112.