Art. 57.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o
categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano
dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il
25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite
e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, i dipendenti gia' in servizio presentano
apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle
domande deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del
comma 6.
4. L'amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel
rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11, oppure
nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto
dal comma 2;
b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato, che il
lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita';
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro
ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla
funzionalita' dell'amministrazione.
5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del
decreto-legge n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono
svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o
autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione
nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari,
preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di
contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2
fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di
cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti
temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente
fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai
seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o
paternita';
d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il
convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza
possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81/2015. Nelle
suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali,
l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro
a tempo parziale entro il termine di quindici giorni e le
trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini
del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione
della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della
prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno e del relativo trattamento economico. Quando
l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al
comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche
in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei
vincoli di legge in materia di assunzioni.