Art. 58 Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole da «la firma digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «una delle forme di cui all'articolo 20»; b) al comma 1, lettera c-bis), primo periodo, le parole «mediante la propria casella di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dal proprio domicilio digitale» e le parole «dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile».
Note all'art. 58: - Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto: «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-nonies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato . In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 1-bis 1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso. 2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. 4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".».