Art. 58 
 
 
          Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera a), le parole da «la  firma  digitale»  fino
alla fine del periodo sono  sostituite  dalle  seguenti:  «una  delle
forme di cui all'articolo 20»; 
  b) al comma 1, lettera c-bis), primo periodo, le  parole  «mediante
la propria casella di posta elettronica certificata» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dal  proprio  domicilio  digitale»  e  le   parole
«dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  secondo
periodo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «elezione  di  domicilio
speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile». 
 
          Note all'art. 58: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  65  del  citato
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi  dell'articolo  38,  commi  1  e  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide 
              a) se sottoscritte mediante  una  delle  forme  di  cui
          all'articolo 20; 
              b)  ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante   e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di  cui  all'articolo  64,  comma  2-nonies,  nei
          limiti ivi previsti; 
              c) ovvero sono  sottoscritte  e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
              c-bis)  ovvero  se   trasmesse   dall'istante   o   dal
          dichiarante  dal  proprio  domicilio  digitale  purche'  le
          relative credenziali  di  accesso  siano  state  rilasciate
          previa  identificazione  del  titolare,   anche   per   via
          telematica secondo modalita' definite con  Linee  guida,  e
          cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio  o
          in  un  suo  allegato  .  In  tal  caso,  la   trasmissione
          costituisce  elezione  di  domicilio  speciale   ai   sensi
          dell'articolo 47 del Codice civile.  Sono  fatte  salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              1-bis 
              1-ter. Il mancato avvio del procedimento da  parte  del
          titolare dell'ufficio competente a  seguito  di  istanza  o
          dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
          comma   1   comporta   responsabilita'    dirigenziale    e
          responsabilita' disciplinare dello stesso. 
              2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento. 
              3. 
              4.  Il  comma  2  dell'articolo  38  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'
          sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le  dichiarazioni
          inviate  per  via  telematica  sono  valide  se  effettuate
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  65  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82".».