DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti ritengono concordemente che il limite di crescita dei fondi previsto dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non operi con riferimento agli incrementi dei fondi di cui agli articoli 37, 41 e 47 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato) (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato), in quanto tali incrementi, risultando a carico di disponibilita' finanziarie previste da speciali disposizioni di legge, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.