((Art. 58-bis 
 
      Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, 
                       piccole e medie imprese 
 
  1. Ai  fondi  pensione  che,  nell'ambito  di  apposite  iniziative
avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  investano,  a
partire dal 1°  gennaio  2020,  risorse  per  la  capitalizzazione  o
ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, puo' essere
concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al
presente comma, la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della
concessione della garanzia e' richiesta una commissione di accesso  a
parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine e' istituita una
sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  3,  nel  rispetto  della
normativa europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le
condizioni di accesso alla sezione speciale di cui  al  comma  1.  La
garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione  pensionistica,
ma alla singola operazione finanziaria. 
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche  sociali,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la
Commissione di vigilanza sui  fondi  pensione,  sono  individuate  le
iniziative di cui al comma 1. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali si avvale anche delle analisi, degli
studi, delle  ricerche  e  delle  valutazioni  del  Comitato  per  la
promozione e lo sviluppo della  previdenza  complementare  denominato
«Previdenza  Italia»,  istituito  in  data  21  febbraio  2011,   cui
partecipano anche  i  rappresentanti  delle  associazioni  dei  fondi
pensione. Al predetto Comitato e' attribuito altresi' il  compito  di
coadiuvare i soggetti  interessati,  ove  da  questi  richiesto,  con
analisi  e  valutazioni  delle  operazioni  di   capitalizzazione   e
internazionalizzazione delle piccole e medie  imprese  meritevoli  di
sostegno, nonche' con l'attivazione e il coordinamento di  iniziative
di promozione  e  informazione,  anche  allo  scopo  di  favorire  la
costituzione di consorzi volontari per  gli  investimenti  dei  fondi
pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio,  non
siano in  grado  di  attivare  autonomamente  in  modo  efficace  gli
investimenti medesimi. Al Comitato e' altresi' attribuito il  compito
di realizzare e promuovere iniziative di  informazione  e  formazione
finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate  ai
medesimi soggetti,  nonche'  alla  generalita'  della  collettivita',
anche in eta' scolare, ovvero qualsiasi altra iniziativa  finalizzata
a favorire la crescita del numero dei soggetti  che  aderiscono  alle
forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere. 
  5. Per il funzionamento del Comitato di cui al comma 4 e' stanziato
un contributo pari a 1,5 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal  comma  5,  pari  a  13,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2021 al 2034, si provvede: 
    a) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni   dal   2021   al   2034,   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero; 
    b) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2020
al 2034, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                Omissis.». 
              Il testo del comma 100  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 662 del 1996 e' riportato nelle Note all'art. 41.