((Art. 58-quater 
 
        Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei 
 
  1. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «dalla stessa esercitate non in regime  di  impresa»  sono
sostituite dalle seguenti: «e strumentali dalla stessa esercitate non
in regime di impresa, anche in deroga alle  disposizioni  agevolative
riguardanti tali tributi». 
  2. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma
1, valutate in 1 milione di euro per l'anno 2019 e  in  490.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2019,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 328 dell'articolo 1 della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 327. Omissis 
                328. Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo luogotenenziale  28  settembre  1944,  n.  359,
          continuano  ad  applicarsi  a  tutti  i  tributi  erariali,
          regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni  altro  tributo
          di nuova istituzione, salva  espressa  deroga  legislativa,
          dovuti  dall'Accademia  nazionale  dei  Lincei  nell'ambito
          delle attivita' istituzionali e  strumentali  dalla  stessa
          esercitate non in regime di impresa, anche in  deroga  alle
          disposizioni agevolative riguardanti tali tributi.". 
                Omissis.»