((Art. 58-sexies 
 
Modifiche agli articoli 147-ter e 148  del  testo  unico  di  cui  al
             decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Il comma 1-ter  dell'articolo  147-ter  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1-ter.  Lo  statuto  prevede,  inoltre,  che  il  riparto  degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un  criterio  che
assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il sesso meno  rappresentato  deve
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.  Tale  criterio
di riparto  si  applica  per  sei  mandati  consecutivi.  Qualora  la
composizione   del   consiglio    di    amministrazione    risultante
dall'elezione non  rispetti  il  criterio  di  riparto  previsto  dal
presente comma, la Consob diffida la societa'  interessata  affinche'
si adegui a tale criterio entro il termine massimo  di  quattro  mesi
dalla diffida. In caso di  inottemperanza  alla  diffida,  la  Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000, secondo criteri e modalita' da essa stabiliti con  proprio
regolamento, e fissa un nuovo termine di tre mesi per  adempiere.  In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova  diffida,  i
componenti eletti  decadono  dalla  carica.  Lo  statuto  provvede  a
disciplinare le modalita' di formazione  delle  liste  e  i  casi  di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob  statuisce
in ordine all'applicazione,  al  rispetto  e  alla  violazione  delle
disposizioni in materia di quota di  genere,  anche  con  riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione.  Le  disposizioni  del  presente
comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo il sistema
monistico». 
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 148  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «1-bis. L'atto costitutivo della  societa'  stabilisce,  inoltre,
che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia  effettuato  in  modo
che il sesso meno rappresentato ottenga almeno un  terzo  dei  membri
effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica
per sei mandati consecutivi. Qualora  la  composizione  del  collegio
sindacale  risultante  dall'elezione  non  rispetti  il  criterio  di
riparto previsto dal presente comma, la Consob  diffida  la  societa'
interessata affinche' si adegui a  tale  criterio  entro  il  termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre  mesi  per
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale  nuova
diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La  Consob
statuisce in ordine all'applicazione, al rispetto e  alla  violazione
delle  disposizioni  in  materia  di  quota  di  genere,  anche   con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure  da  adottare,  in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 147-ter  del  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 147-ter (Elezione e composizione del  consiglio
          di  amministrazione).  -  1.  Lo  statuto  prevede  che   i
          componenti del consiglio di  amministrazione  siano  eletti
          sulla base di liste  di  candidati  e  determina  la  quota
          minima di partecipazione richiesta per la presentazione  di
          esse,  in  misura  non  superiore  a  un  quarantesimo  del
          capitale sociale o  alla  diversa  misura  stabilita  dalla
          Consob    con    regolamento    tenendo     conto     della
          capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari
          delle societa' quotate;  per  le  societa'  cooperative  la
          misura  e'  stabilita  dagli  statuti   anche   in   deroga
          all'articolo  135.  Le  liste  indicano  quali   sono   gli
          amministratori in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
          stabiliti dalla legge e  dallo  statuto.  Lo  statuto  puo'
          prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori  da
          eleggere, non si tenga conto  delle  liste  che  non  hanno
          conseguito una percentuale di voti almeno pari  alla  meta'
          di quella richiesta  dallo  statuto  per  la  presentazione
          delle stesse. 
                1-bis. Le liste sono depositate  presso  l'emittente,
          anche tramite un mezzo di  comunicazione  a  distanza,  nel
          rispetto degli eventuali requisiti  strettamente  necessari
          per  l'identificazione  dei  richiedenti   indicati   dalla
          societa', entro il  venticinquesimo  giorno  precedente  la
          data dell'assemblea convocata per deliberare  sulla  nomina
          dei componenti del consiglio di amministrazione e  messe  a
          disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul  sito
          Internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con
          regolamento  almeno  ventuno  giorni   prima   della   data
          dell'assemblea.  La  titolarita'  della  quota  minima   di
          partecipazione prevista dal comma 1 e'  determinata  avendo
          riguardo alle azioni che risultano registrate a favore  del
          socio nel giorno in cui le  liste  sono  depositate  presso
          l'emittente.  La  relativa   certificazione   puo'   essere
          prodotta anche successivamente al deposito purche' entro il
          termine previsto per la pubblicazione delle liste da  parte
          dell'emittente. 
                1-ter. Lo statuto prevede, inoltre,  che  il  riparto
          degli amministratori da eleggere sia effettuato in  base  a
          un criterio che assicuri  l'equilibrio  tra  i  generi.  Il
          genere meno rappresentato deve  ottenere  almeno  un  terzo
          degli amministratori eletti. Tale criterio  di  riparto  si
          applica   per   sei   mandati   consecutivi.   Qualora   la
          composizione del consiglio  di  amministrazione  risultante
          dall'elezione non rispetti il criterio di riparto  previsto
          dal  presente  comma,  la  Consob   diffida   la   societa'
          interessata affinche' si adegui a tale  criterio  entro  il
          termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In  caso  di
          inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
          secondo  criteri  e   modalita'   stabiliti   con   proprio
          regolamento, e fissa  un  nuovo  termine  di  tre  mesi  ad
          adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza  rispetto  a
          tale nuova diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla
          carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita'  di
          formazione delle liste e i casi di sostituzione in corso di
          mandato al fine di garantire il rispetto  del  criterio  di
          riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
          ordine alla  violazione,  all'applicazione  e  al  rispetto
          delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
          riferimento alla  fase  istruttoria  e  alle  procedure  da
          adottare, in base a proprio regolamento da  adottare  entro
          sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
          applicano  anche  alle  societa'  organizzate  secondo   il
          sistema monistico. 
                2. 
                3.    Salvo     quanto     previsto     dall'articolo
          2409-septiesdecies  del  codice  civile,  almeno  uno   dei
          componenti del consiglio  di  amministrazione  e'  espresso
          dalla lista di minoranza  che  abbia  ottenuto  il  maggior
          numero di voti e non sia collegata in alcun  modo,  neppure
          indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la
          lista risultata prima per numero di  voti.  Nelle  societa'
          organizzate secondo il  sistema  monistico,  il  componente
          espresso dalla lista di minoranza deve essere  in  possesso
          dei   requisiti   di   onorabilita',   professionalita'   e
          indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148,  commi
          3 e 4. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dalla carica. 
                4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3,  almeno
          uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero
          due se il consiglio di amministrazione sia composto da piu'
          di  sette  componenti,  devono  possedere  i  requisiti  di
          indipendenza stabiliti per  i  sindaci  dall'articolo  148,
          comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede,  gli  ulteriori
          requisiti previsti da codici di  comportamento  redatti  da
          societa'  di  gestione  di  mercati  regolamentati   o   da
          associazioni di categoria. Il presente comma non si applica
          al consiglio di amministrazione delle societa'  organizzate
          secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo  il
          disposto dell'articolo 2409-septiesdecies,  secondo  comma,
          del  codice  civile.  L'amministratore  indipendente   che,
          successivamente  alla  nomina,   perda   i   requisiti   di
          indipendenza  deve   darne   immediata   comunicazione   al
          consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade  dalla
          carica.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  148  del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 148 (Composizione).  -  1.  L'atto  costitutivo
          della societa' stabilisce per il collegio sindacale: 
                  a) il numero,  non  inferiore  a  tre,  dei  membri
          effettivi; 
                  b) il numero,  non  inferiore  a  due,  dei  membri
          supplenti; 
                  c); 
                  d). 
                1-bis. L'atto costitutivo della societa'  stabilisce,
          inoltre, che il riparto dei membri di cui al  comma  1  sia
          effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga
          almeno  un  terzo  dei  membri   effettivi   del   collegio
          sindacale. Tale criterio di  riparto  si  applica  per  sei
          mandati consecutivi. Qualora la composizione  del  collegio
          sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio
          di riparto previsto dal presente comma, la  Consob  diffida
          la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio
          entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida.  In
          caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  20.000  a  euro
          200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad  adempiere.
          In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova
          diffida, i componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La
          Consob    statuisce    in    ordine    alla     violazione,
          all'applicazione  e  al  rispetto  delle  disposizioni   in
          materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase
          istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
          regolamento da  adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                2. La CONSOB stabilisce con regolamento modalita' per
          l'elezione, con voto di lista, di un membro  effettivo  del
          collegio sindacale da parte dei soci di minoranza  che  non
          siano collegati, neppure indirettamente,  con  i  soci  che
          hanno presentato o votato  la  lista  risultata  prima  per
          numero di voti. Si applica l'articolo 147-ter, comma 1-bis. 
                2-bis.  Il  presidente  del  collegio  sindacale   e'
          nominato  dall'assemblea  tra  i   sindaci   eletti   dalla
          minoranza. 
                3. Non possono essere eletti sindaci  e,  se  eletti,
          decadono dall'ufficio: 
                  a) coloro che si trovano nelle condizioni  previste
          dall'articolo 2382 del codice civile; 
                  b) il coniuge, i parenti  e  gli  affini  entro  il
          quarto  grado  degli  amministratori  della  societa',  gli
          amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
          quarto grado degli amministratori delle societa' da  questa
          controllate, delle societa' che la controllano e di  quelle
          sottoposte a comune controllo; 
                  c) coloro che sono legati  alla  societa'  od  alle
          societa' da questa controllate  od  alle  societa'  che  la
          controllano od  a  quelle  sottoposte  a  comune  controllo
          ovvero agli amministratori della societa' e ai soggetti  di
          cui alla lettera  b)  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o
          subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
          o professionale che ne compromettano l'indipendenza. 
                4. Con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  dal
          Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la  Banca
          d'Italia  e  l'IVASS,  sono  stabiliti   i   requisiti   di
          onorabilita' e di professionalita' dei membri del  collegio
          sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per
          il controllo  sulla  gestione.  Il  difetto  dei  requisiti
          determina la decadenza dalla carica. 
                4-bis. Al consiglio di sorveglianza si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1-bis, 2 e 3. 
                4-ter. Al comitato per il controllo sulla gestione si
          applicano  le  disposizioni  dei  commi  2-bis  e   3.   Il
          rappresentante della minoranza e' il membro  del  consiglio
          di amministrazione eletto ai sensi  dell'articolo  147-ter,
          comma 3. 
                4-quater. Nei casi previsti dal presente articolo, la
          decadenza e' dichiarata dal consiglio di amministrazione o,
          nelle societa' organizzate secondo i sistemi  dualistico  e
          monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla  nomina
          o dalla conoscenza del difetto  sopravvenuto.  In  caso  di
          inerzia, vi provvede la CONSOB, su richiesta  di  qualsiasi
          soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia
          dell'esistenza della causa di decadenza.».