((Art. 58-septies Fondo per le emergenze nazionali 1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2019. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 9 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Omissis.».