Art. 58 
 
 
         Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano 
 
    1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche  sostanziali
del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57,  comma
4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni  di  consenso
ai  creditori  parti  degli  accordi.  L'attestazione   deve   essere
rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. 
    2. Qualora dopo l'omologazione si  rendano  necessarie  modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee
ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al
professionista  indicato  all'articolo  57,  comma  4,   il   rinnovo
dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e  l'attestazione
sono pubblicati nel registro delle imprese e della  pubblicazione  e'
dato avviso  ai  creditori  a  mezzo  lettera  raccomandata  o  posta
elettronica  certificata.  Entro  trenta   giorni   dalla   ricezione
dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale,  nelle  forme
di cui all'articolo 48.