Art. 58 Modifiche all'articolo 141 del codice della giustizia contabile - Ricorso 1. All'articolo 141 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «a seguito di comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse; b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono soppresse e le parole «per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi', un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.»; c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2».
Note all'art. 58: - Si riporta l'articolo 141 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 141 (Ricorso). - 1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di: a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione; b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto ; c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio. d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione. (Omissis). 4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi', un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione. (Omissis). 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla meta' degli stipendi, aggi o indennita' al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennita', non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2. (Omissis).».