Art. 58 Quota versamenti in acconto 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente gia' versato per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.