Art. 58 
 
Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad  altri
                                paesi 
 
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 35 (Progetti comuni  e  trasferimenti  statistici  con  altri
Stati membri) 
  1. Sulla base di accordi internazionali  all'uopo  stipulati,  sono
promossi e gestiti con Stati membri progetti comuni  e  trasferimenti
statistici di produzioni di energia da  fonti  rinnovabili,  relativi
agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi
seguenti. 
  2. Nel caso di  trasferimenti  statistici  da  altri  Stati  membri
dell'Unione europea verso l'Italia: 
  a) gli  accordi  sono  promossi  allorche',  sulla  base  dei  dati
statistici di produzione e delle previsioni di entrata  in  esercizio
di  nuovi  impianti  effettuate  dal  GSE  si  prospetta  il  mancato
raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030; 
  b) l'onere specifico  per  il  trasferimento  statistico  e  per  i
progetti  comuni  e'  non  superiore  al   valore   medio   ponderato
dell'incentivazione,  in  Italia,  della  produzione   elettrica   da
impianti  a  fonti  rinnovabili  entrati   in   esercizio   nell'anno
precedente a quello di stipula dell'accordo; 
  c)  gli  accordi  sono  stipulati  e  gestiti  con  modalita'   che
assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero
la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al
raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti
rinnovabili. 
  3. La copertura dei  costi  per  i  trasferimenti  statistici  e  i
progetti comuni di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  dalle  tariffe
dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente  alla
stipula di ciascun accordo. 
  4. Nel caso di trasferimenti  statistici  dall'Italia  verso  altri
Stati membri o regioni dell'Unione europea: 
  a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la  quota
di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da
assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani; 
  b) in caso di trasferimenti statistici, la  scelta  dello  Stato  o
degli Stati membri verso cui ha effetto il  trasferimento  statistico
avviene, a cura del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  mediante
valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche  il
criterio del migliore vantaggio economico conseguibile; 
  c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi
direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  (CSEA)
e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA  sulla  base
di indirizzi adottati dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  alla
riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno  delle
fonti rinnovabili ed alla ricerca di  sistema  elettrico,  ovvero  ad
altre  finalita'  connesse  agli  obiettivi  italiani  2020  e   2030
eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento. 
  5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono  in  ogni  caso
stabilite  le  misure  necessarie  ad  assicurare   il   monitoraggio
dell'energia trasferita. 
  6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri  puo'
comprendere operatori privati.".