(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 580)
                Art. 580. (Art. 127 del Testo Unico) 

 
  Il documento di viaggio concerne la merce o il carico trasportato e
i  veicoli  ne  devono  essere  muniti   quando   devono   effettuare
percorrenze superiori ai 250 chilometri con la merce o il carico. 
  Il documento e' compilato dal vettore o dal  suo  rappresentante  e
deve contenere: 
    a) le generalita' dei conducenti; 
    b) l'indicazione del luogo di partenza; 
    c) la data e l'ora di partenza: 
    d) l'indicazione del luogo di arrivo; 
    e) la descrizione sintetica del carico trasportato. 
  In caso di deviazione di percorso o quando intervengano  necessita'
impreviste tali circostanze devono essere annotate nel documento. 
  Il documento deve essere custodito negli atti del  vettore  per  il
periodo di un anno dalla data di emissione.