Art. 582. 
                        Supplenze temporanee 
 
  1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti  e  di  quelli
resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa,
ovvero  per  rinuncia  o  decadenza  del  personale  cui  sia   stata
precedentemente   conferita   la   nomina,   si   provvede   mediante
l'assunzione di  personale  supplente  temporaneo,  limitatamente  al
periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. 
  2. Le supplenze temporanee di cui al comma  1  sono  conferite  dal
provveditore  agli  studi  sulla  base  delle  apposite   graduatorie
provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581. 
  3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole
d'ogni ordine e  grado,  si  da'  luogo  alla  nomina  del  supplente
temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a  venti
giorni e non vi sia nella  scuola  la  possibilita'  di  affidare  le
relative funzioni ad un collaboratore amministrativo  o  la  reggenza
dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di  altra
scuola viciniore, al quale essa e', in tale  eventualita',  conferita
dal provveditore agli studi. 
  4. Nel caso di assenze del  personale  delle  aree  funzionali  dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o  scuole
di istruzione primaria, secondaria  ed  artistica,  ivi  comprese  le
accademie e i conservatori, e delle  istituzioni  educative  statali,
appartenente alla terza ed alla quarta qualifica funzionale,  si  da'
luogo  alla  nomina  del  supplente  soltanto  quando   trattasi   di
sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta  giorni,
con le seguenti modalita': 
    a) a partire  dal  primo  assente,  nelle  scuole  con  organico,
rispettivamente, fino a 10 unita' di  personale  ausiliario  ed  a  4
unita' di personale collaboratore; 
    b) a partire  dal  secondo  assente  in  poi,  nelle  scuole  con
organico,  rispettivamente,  superiore  a  10  unita'  di   personale
ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore. 
  5. Le supplenze temporanee di cui ai commi 3 e 4 sono conferite dal
direttore didattico o dal preside, secondo l'ordine della graduatoria
di  circolo  o  d'istituto,  formata  sulla  base  della   rispettiva
graduatoria  provinciale.  Esse  sono  disposte  per  il  periodo  di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio, a partire dal  primo
giorno in  cui  si  determinano  le  condizioni  previste  dai  commi
medesimi, e limitatamente al periodo  compreso  tra  l'inizio  ed  il
termine delle lezioni, con l'esclusione  delle  vacanze  natalizie  e
pasquali. 
  6.  I  provvedimenti  di  conferimento  di  supplenze  adottati  in
difformita'  delle  disposizioni  contenute  nel   presente   e   nel
precedente  articolo  sono  privi  di  effetti,  ferma  restando   la
responsabilita' diretta di coloro che li abbiano disposti.