Art. 583. 
     Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali 
 
  1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo,
che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad
assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non  anche  ai
fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa. 
  2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali  e  temporanee  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10,  11  e
12.