Art. 583. Norma comune alle supplenze temporanee ed a quelle annuali 1. La nomina conferita al personale supplente annuale e temporaneo, che, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedito ad assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non anche ai fini economici, nei limiti della durata della nomina stessa. 2. Ai fini del pagamento delle supplenze annuali e temporanee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 9, 10, 11 e 12.