Art. 585. 
                             Precedenze 
 
  1. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi  per
soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta  nel  conferimento
delle supplenze annuali e temporanee  del  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario  nella  provincia  in  cui  hanno  prestato  le
relative domande di supplenza.