Art. 586. 
                               Ricorsi 
 
  1.  Entro  cinque  giorni  dalla  data   di   pubblicazione   delle
graduatorie provvisorie, ciascun interessato puo' presentare  ricorso
in opposizione al provveditore agli studi per motivi  attinenti  alla
posizione  in  graduatoria  dei  singoli  aspiranti  alla   supplenza
annuale. 
  2. Le graduatorie definitive sono pubblicate all'albo dell' ufficio
scolastico provinciale subito dopo l'esame dei ricorsi e non sono  di
per se' impugnabili. 
  3. Avverso i provvedimenti adottati sulla  base  delle  graduatorie
definitive per il conferimento delle supplenze e' ammesso ricorso  da
parte dei singoli interessati, entro il termine  di  quindici  giorni
dalla data della  pubblicazione  dei  provvedimenti  stessi  all'albo
dell'ufficio scolastico provinciale, ad una commissione composta  dal
provveditore agli studi  o  da  un  impiegato  dell'ufficio,  da  lui
delegato, con qualifica non inferiore alla VII, che la  presiede,  da
un preside  o  direttore  didattico,  da  un  impiegato  della  sesta
qualifica  dell'ufficio   scolastico   provinciale   e   da   quattro
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico  ed  ausiliario.
Due dei rappresentanti del predetto  personale  debbono  essere,  ove
possibile, supplenti. 
  4. Il preside o  direttore  didattico  e  l'impiegato  della  sesta
qualifica sono nominati dal provveditore agli studi, il quale  nomina
altresi' gli altri componenti  della  commissione  fra  il  personale
A.T.A. proposto dai  rappresentanti  provinciali  dei  sindacati  che
organizzano su scala nazionale categorie del  personale  A.T.A.,  che
siano da ritenersi piu'  rappresentativi  delle  categorie  medesime.
Nello stesso modo vengono nominati inoltre  un  preside  o  direttore
didattico, un impiegato della sesta qualifica dell'ufficio scolastico
provinciale e due rappresentanti del personale A.T.A.,  per  supplire
eventuali assenze. La commissione rimane in carica un anno. 
  5.  Con  il  ricorso  di  cui  al  precedente  comma  3  i  singoli
interessati non possono proporre motivi attinenti  alla  legittimita'
delle presupposte graduatorie, deducibili e non dedotti  in  sede  di
ricorso in opposizione avverso le graduatorie provvisorie. 
  6. Per la notifica del ricorso ai controinteressati si  applica  l'
articolo 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
1971, numero 1199. Il termine di cui al comma 2 del medesimo articolo
4 e' ridotto a dieci giorni. 
  7. La commissione decide, in via definitiva,  entro  trenta  giorni
dalla data della presentazione dei ricorsi. Scaduto  infruttuosamente
tale termine, i ricorsi si intendono respinti. 
 
          Nota all'art. 586:
             -  Il  testo  dell'art. 4 del D.P.R. n. 1199/1971, e' il
          seguente:
             "Art.  4.  (Istruttoria).  - L'organo decidente, qualora
          non vi bbia gia'  provveduto  il  ricorrente,  comunica  il
          ricorso  agli  altri  soggetti  direttamente interessati ed
          individuabili sulla base dell'atto impugnato.
             Entro venti giorni dalla comunicazione del  ricorso  gli
          interessati  possono  presentare  all'organo cui e' diretto
          deduzioni e documenti.
             L'organo decidente puo' disporre  gli  accertamenti  che
          ritiene utili ai fini della decisione del ricorso".