Art. 587.
(Testamento).
Il testamento e' un atto revocabile con il quale taluno dispone,
per il tempo in cui avra' cessato di vivere, di tutte le proprie
sostanze o di parte di esse.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge
consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se
contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se
manchino disposizioni di carattere patrimoniale.