(CODICE CIVILE-art. 587)
                              Art. 587. 
 
                            (Testamento). 
 
  Il testamento e' un atto revocabile con il  quale  taluno  dispone,
per il tempo in cui avra' cessato di  vivere,  di  tutte  le  proprie
sostanze o di parte di esse. 
 
  Le  disposizioni  di  carattere  non  patrimoniale,  che  la  legge
consente siano  contenute  in  un  testamento,  hanno  efficacia,  se
contenute in un atto  che  ha  la  forma  del  testamento,  anche  se
manchino disposizioni di carattere patrimoniale.