(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 587)
                Art. 587. (Art. 132 del Testo Unico) 

 
  Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 132 del  Testo  Unico
per la guida in  stato  di  ebbrezza,  al  contravventore  non  sara'
consentito di proseguire il viaggio alla guida del  veicolo;  questo,
se del caso, potra' essere  fatto  pilotare  fino  alla  piu'  vicina
autorimessa rimanendo in consegna ai proprietario  o  al  gestore  di
essa con le normali garanzie per la custodia.