Art. 587. 
       Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale del lavoro 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge  28  febbraio
1987, n. 56  e  successive  modificazioni,  nel  caso  si  tratti  di
assunzioni per qualifiche funzionali per cui  non  sia  richiesto  un
titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, si applicano  al
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 
  2.  Il  comma  1  si  applica  soltanto  dopo  l'esaurimento  delle
graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle  supplenze
annuali di cui al precedente articolo 581. 
 
          Nota all'art. 587:
             - L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56  prevede
          che  'Le  amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento
          autonomo, gli  enti  pubblici  non  economici  a  carattere
          nazionale  e  quelli  che  svolgono attivita' in una o piu'
          regioni, le  province,  i  comuni  e  le  unita'  sanitarie
          locali,   effettuano   le   assunzioni  dei  lavoratori  da
          inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per  i  quali
          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello
          della  scuola  dell'obbligo,  sulla   base   di   selezioni
          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
          in quelle di  mobilita'  che  abbiano  la  professionalita'
          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per
          l'accesso al pubblico impiego.'