(CODICE CIVILE-art. 588)
                              Art. 588. 
 
     (Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare). 
 
  Le disposizioni testamentarie, qualunque  sia  l'espressione  o  la
denominazione  usata  dal  testatore,  sono  a  titolo  universale  e
attribuiscono la qualita' di erede, se comprendono l'universalita'  o
una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo
particolare e attribuiscono la qualita' di legatario. 
 
  L'indicazione di beni determinati o di un  complesso  di  beni  non
esclude che la disposizione sia a titolo universale,  quando  risulta
che il testatore  ha  inteso  assegnare  quei  beni  come  quota  del
patrimonio.