(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 588)
                Art. 588. (Art. 134 del Testo Unico) 
                           MANO DA TENERE 

 
  I pedoni che circolano sulle banchine, sul marciapiedi e sul  viali
rialzati  ovvero,  quando  questi   manchino,   sui   margini   della
carreggiata, debbono, sempre tenere la propria sinistra eccettuato il
caso in cui la carreggiata sia rasentata lateralmente  da  una  linea
tramviaria, ovvero ne siano impediti da altri gravi motivi.